REGOLAMENTO DEGLI ALUNNI
Art. 1 - Fonti
Il presente regolamento è stato steso secondo le indicazioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”) e nel Decreto del Presidente della Repubblica 21 Novembre 2007, n. 235 (“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”).
Tiene in conto quanto previsto dalla recente Circolare prot. 3602/PO del 31 luglio 2008.
Art. 2 - La comunità scolastica
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione delle identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 3 - Diritti degli studenti
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi
l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole ed accogliente alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e il recupero della dispersione scolastica;
c) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
d) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
e) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
Art. 4 - Doveri degli studenti
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e impegnandosi con regolarità nello studio.
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici.
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non recare danni al patrimonio della scuola.
Gli studenti condividono le responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 5 - Mancanze disciplinari
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
I comportamenti contrari ai doveri di cui all’art. 4 e al Patto di corresponsabilità configurano mancanze disciplinari, secondo l’articolato seguente.
1. Nei confronti degli altri e della comunità scolastica in genere
a) disturbare le attività didattiche;
b) far uso del telefono cellulare o di altri apparecchi elettronici (iPod, lettore mp3 ecc.) o di qualunque altro oggetto non necessario allo svolgimento delle attività didattiche;
c) tenere comportamenti pericolosi per sé e per gli altri;
d) usare linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri (adulti o compagni);
e) infliggere violenze psicologiche verso gli altri;
f) infliggere violenze fisiche verso gli altri;
2. Scarsa osservanza delle norme di sicurezza, danneggiamenti alle strutture e alle attrezzature
a) entrare ed uscire correndo e schiamazzando;
b) spostarsi, non autorizzati, all’interno della scuola durante le ore di lezione o la ricreazione (lungo i corridoi, da un piano all’altro, stazionando sui pianerottoli ecc.);
c) affacciarsi alle finestre e sulle scale;
d) sporcare l’ambiente scolastico, danneggiare materiali, arredi e strutture;
e) sottrarre materiale didattico;
3. Nei confronti dei propri doveri scolastici
a) Assenze e/o ritardi frequenti e/o strategici senza giustificazione
b) Falsificazione di firme su giustificazioni, su valutazioni ecc.
c) Abbigliamento inadeguato
d) Ripetuta mancata esecuzione di compiti
e) Scarsa osservanza delle consegne, mancanza del materiale, restituzione delle verifiche in ritardo,
ecc.
f) Avvisi di uscita non firmati o dimenticati a casa.
In caso di mancanza disciplinari, gli organi di cui all’art. 7 valutano l’opportunità di irrogare le sanzioni di cui al successivo art. 6, operando secondo quanto dettagliatamente descritto nell’allegato al presente regolamento (“Sanzioni disciplinari: sequenze operative e titolari dei provvedimenti”).
Nel caso in cui la mancanza disciplinare si possa configurare come violazione del vigente Codice Penale e nel caso ricada tra le fattispecie perseguibili d’ufficio, il Dirigente scolastico ha l’obbligo di denuncia del fatto all’autorità giudiziaria.
Art. 6 – Sanzioni
Le sanzioni disciplinari si ispirano al principio della gradualità relativamente alla gravità della mancanza e all’eventuale reiterarsi della stessa secondo il seguente articolato:
a) Richiamo verbale;
b) Ammonizione scritta sul registro di classe;
c) Sequestro del telefonino (eventualmente privato della sim card) o di altre apparecchiature il cui uso è vietato e consegna degli stessi alla famiglia;
d) Allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni, con conseguente, eventuale, esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi e visite d’istruzione, stages, ecc.);
e) Allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni;
f) Allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi;
g) Per le mancanze di cui all’art.5 lett. d) ed e) lo studente è tenuto a pagare il danno o a ripulire gli ambienti.
Il reiterarsi di mancanze disciplinari che comportino la sanzione disciplinare di cui al punto d),e) ed f) può causare l’esclusione da eventuali uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione.
Art. 7 - Organi competenti ad infliggere la sanzione
a) Il singolo docente può irrogare le sanzioni di cui all’art. 6 dalla lett. a) alla lett. c).
b) Il Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all’art. 6 lett. g).
c) Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni di cui all’art. 6 lett. d).
d) Il Consiglio d’Istituto può irrogare le sanzioni di cui all’art. 6 lett. e) e f).
Art. 8 - Procedimento disciplinare
Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:
1. contestazione dei fatti da parte del docente o del Dirigente Scolastico.
2. esercizio del diritto di difesa da parte dello studente che potrà esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto e, nel caso di mancanze disciplinari che possano prevedere l’allontanamento dalla scuola e/o il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.
3. definizione della sanzione disciplinare da parte dell’organo competente.
4. comunicazione della decisione alla famiglia.
Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.
In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico.
I procedimenti per le sanzioni devono terminare entro sette giorni da quando si è venuti a conoscenza del fatto.
Art. 9 - Organo di Garanzia e impugnazioni
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.
Tale organo, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e da due rappresentanti nominati dal Consiglio di Istituto, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
Si ritengono incompatibili le seguenti situazioni:
- docente direttamente coinvolto nella contestazione della mancanza
- docente coinvolto nella decisione della sanzione
- docente coinvolto in quanto parte offesa
- genitore o parente dell’alunno destinatario della sanzione
- genitore di alunno della stessa classe
- genitore coinvolto in quanto parte offesa
L’Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e dura in carica tre anni, fatte salve le eventuali surroghe che si rendessero necessarie.
L’Organo di garanzia decaduto rimane comunque in carica fino alla definizione della nuova composizione.
L’Organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
La sanzione disciplinare diviene comunque atto definitivo al termine della procedura di garanzia di cui al presente articolo ed è impugnabile con ricorso al T.A.R. o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 giorni o di 120 giorni.